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Misure urgenti solidarietà alimentare - Elenco Beneficiari/Esclusi

Pubblicato il 22 dicembre 2021 • Sociale

                                                      Il Responsabile del SERVIZIO 4
PREMESSO che:
▪ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
▪ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;
▪ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.03.2020 ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e la spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto emergenziale.
VISTO il D.P.C.M. del 28 Marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2020;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, come richiamata dal Decreto Legge n.154 del 23.11.20 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 4.11.2021 con la quale è stato approvato
avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in particolare condizione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica virus Covid 19, modello di istanza di accesso ai buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.658/20 e la manifestazione di interesse per la ricerca di operatori economici (comprese farmacie e parafarmacie) disponibili alla fornitura di generi alimentari e di generi di prima necessità per soggetti economicamente svantaggiati – tramite buoni spesa;
VISTA l’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute entro la data della scadenza del termine dell’avviso 9.12.2021 da cui risulta che l’importo complessivo del contributo di € 203.200,64 consente di coprire totalmente il numero complessivo delle istanze specificamente n. 354 ammesse al beneficio;
PRESO ATTO che, al fine di concludere con esito positivo i procedimenti della più ampia platea di istanti che hanno dichiarato di trovarsi in stato di necessità, si è stabilito di individuare tre fasce (I, II e III) di beneficiari stabilendo, come stabilito nell’avviso, di procedere ad erogare in via subordinata anche ai cittadini che usufruiscono di misure di sostegno quali RDC, REM, indennità di invalidità, indennità di accompagnamento ed altre forme di sostegno al reddito, percentuali diverse dell’importo del buono spesa con conseguente riduzione;
VISTA la determina n. 2319 del 21.12.21 con la quale si impegnava l’importo di € 203.200,64 relativo al Fondo di Solidarietà Comunale 2021 di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile come richiamata dal Decreto Legge n.154 del 23.11.20;
VISTO la Legge 07/08/1990 n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, attualmente vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
                                                                  DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se materialmente non trascritte,
DARE ATTO che sono stati conclusi con esito positivo n. 354 procedimenti relativi alle richieste di istanti che hanno dichiarato di trovarsi in stato di necessità, individuando tre fasce di beneficiari denominate I FASCIA, II FASCIA, III FASCIA stabilendo di erogare buoni spesa in via subordinata anche ai cittadini che usufruiscono di misure di sostegno quali RDC, REM, indennità di invalidità, indennità di accompagnamento ed altre forme di sostegno al reddito, mediante percentuali diverse dell’importo del buono spesa con conseguente riduzione dello stesso così come previsto nell’avviso di cui alla delibera di G.M. n.75 del 4.11.21;
PRENDERE ATTO dell’esito dell’istruttoria inerente n.354 istanze ammesse al beneficio del buono spesa e delle successive integrazioni, modifiche e rettifiche a seguito di ulteriori adempimenti istruttori per un totale complessivo di n. 354 istanze ammesse e n. 14 escluse per le quali è pervenuta rinuncia o per carenza dei requisiti di cui all’Avviso;
APPROVARE l‘elenco delle istanze di richiedenti beneficiari di cui all’allegato A) per un numero complessivo di 354;
APPROVARE l’elenco delle istanze di richiedenti rinunciatari e/o non conformi all’avviso di cui all’allegato B) per un numero complessivo di 14;
DARE ATTO che, nell’allegato B), risultano inseriti i richiedenti non ammessi al beneficio in quanto hanno formalizzato rinunce prima della data di scadenza dell’avviso o per
carenza dei requisiti di cui all’Avviso;
DARE ATTO che è stato fissato per il 31 gennaio 2022 il termine per usufruire dei buoni spesa da parte dei richiedenti;
DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL.

_ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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