Concessione assegno per il nucleo familiare
Ultima modifica 25 febbraio 2021
(art. 65 Legge 448/1998 e s.m.i.)
Cosa è?
L’assegno per nucleo familiare è un assegno concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, istituito con la legge 448 del 23/12/98, a tutti i nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli minori. Successivamente, l'art. 2, comma 2, del decreto 25 maggio 2001, n. 337 ha esteso la possibilità di usufruire del beneficio in oggetto anche ai cittadini comunitari residenti nel territorio italiano. Dal 4 di settembre 2013 l'assegno viene esteso anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
A chi serve
L'importo corrisposto dall'Inps per tredici mensilità e il cui importo mensile viene ricalcolato dall'Inps di anno in anno, verrà concesso soltanto a nuclei familiari composti da cittadini italiani o stranieri comunitari residenti, con tre o più figli di età inferiore a diciotto anni. L’assegno è concesso dal Comune ma erogato dall’INPS.L'assegno che viene concesso per tredici mensilità su base annua viene erogato in due rate da parte dell’INPS (luglio e gennaio dell’anno successivo).
Come si fa
La domanda qui allegata, deve essere firmata e compilata in tutte le sue parti e consegnata all'ufficio Protocollo unitamente all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ad un documento di identità e se non si è cittadini italiani o della C.E.E. bisogna allegare il Permesso di soggiorno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si richiede l’assegno.
Per informazioni telefonare in orario di ufficio ai seguenti recapiti telefonici: 0813333220 e 0813333234
Le istanze vanno inoltrate unicamente per posta elettronica al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.comuneischia.it