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Potere sostitutivo in caso di inerzia

Ultima modifica 19 settembre 2023

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

COSA FARE NEL CASO SIA DECORSO IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

La Giunta Comunale, da ultimo con Deliberazione n.19 del 22.02.2022 di approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Sezione sito https://ischia.trasparenza-valutazione-merito.it/ -  ha individuato all’art. il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, disponendo testualmente:

In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il segretario comunale pro tempore o chi ne esercita le funzioni.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

In forza della predetta disposizione, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, gli interessati possono rivolgersi – con istanza formale - al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, venga concluso il procedimento attraverso la struttura competente o con la nomina di un commissario.

A chi si rivolge

Possono attivare il potere sostitutivo i cittadini che hanno presentato istanza per ottenere un provvedimento amministrativo quando, essendo scaduti i termini per la conclusione del predetto procedimento, il Responsabile dello stesso non vi abbia ancora provveduto attraverso l’adozione di un provvedimento espresso cui sia tenuto in forza di un obbligo di provvedere.

Modalità di accesso al servizio

La richiesta di intervento sostitutivo deve riportare nell'oggetto la frase: "Richiesta di intervento sostitutivo"  ed essere inoltrata:

  1. al Responsabile del Servizio per area di competenza del procedimento;
  2. al Segretario Comunale 

La richiesta, in entrambi i casi, può essere presentata all’Ufficio di protocollo dell’Ente oppure essere inviata attraverso la casella PEC del Comune: protocollo@pec.comuneischia.it, specificando il nominativo dei soggetta attivati per la procedura prevista.